Con la presente il nostro Studio intende informarla che il D.L. n. 41 del 22 Marzo 2021, cosiddetto decreto “Sostegni”, ha introdotto la possibilità di fruire di ulteriori periodi di cassa integrazione guadagni con decorrenza dal 01 Aprile 2021 in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 cosiddetto “Coronavirus”.
In particolare, i provvedimenti previsti sono:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
– C.I.G.O. (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria): possibilità di usufruire di n. =13= settimane da richiedersi nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2021 ed il 30 Giugno 2021, a titolo gratuito e senza quindi il versamento di alcun contributo addizionale;
– F.I.S. (Fondo Integrazione Salariale) e C.I.G.D. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga: possibilità di usufruire di n. =28= settimane da richiedersi nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2021 ed il 31 Dicembre 2021, a titolo gratuito e senza quindi il versamento di alcun contributo addizionale
Per tutte le forme di cassa integrazione sopra indicate (quindi anche per la C.I.G.D.) il datore di lavoro PUO‘ scegliere di anticipare direttamente quanto spettante al dipendente in “busta paga” conguagliando poi il relativo importo nel modello F24 non appena ottenuta la relativa autorizzazione dell’I.N.P.S.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Persiste il divieto di licenziamento per riduzione del personale (giustificato motivo oggettivo):
– fino al 30 giugno 2021 nei confronti di tutte le imprese;
– dal 1° Luglio al 31 Ottobre 2021, tale divieto è previsto soltanto per i datori di lavoro che beneficiano della Cassa Integrazione in deroga o del Fondo Integrazione Salariale.
Il divieto non opera nelle ipotesi già disciplinate dai precedenti Decreti (licenziamento per cessazione definitiva dell’attività aziendale, nei casi di accordo con le organizzazioni sindacali, licenziamento per giusta causa, superamento del periodo di comporto ….)
PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
E’ stata disposta la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di prorogare o rinnovare, per un periodo massimo di =12= mesi e per una sola volta, i contratti a tempo determinato senza fare riferimento alle causali ma sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi.
Al fine di poter predisporre i dovuti adempimenti, tra i quali anche l’informativa sindacale nei casi previsti, Vi chiediamo di farci conoscere se la Vostra Azienda ha necessità di attivare la procedura, comunicandoci i lavoratori ed i periodi che saranno eventualmente oggetto della richiesta.
Il nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Grazie molto interessante questa sintesi
Vorrei maggiori informazioni a riguardo, grazie.