Gentile Cliente

Con la presente il nostro Studio intende informarLa che l’I.N.P.S, a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, ha fornito con la circolare n. 115 del 02.08.21 le prime indicazioni inerenti al contratto di rioccupazione, normato dal D.L. 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis).
Tale tipologia contrattuale, stipulabile solo con il consenso del lavoratore, è rivolta alla rioccupazione di soggetti disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego ed è applicabile ai contratti stipulati dal 01.07.2021 al 31.10.2021.
Si tratta di un contratto a tempo indeterminato legato alla stipula di un progetto formativo individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto normativo. Prevede un periodo massimo di prova pari a =6= mesi ed un esonero contributivo del 100% nel limite di € 6.000/anno pari a € 500/mese applicabile per i soli primi 6 mesi.
La mancata conferma in servizio alla fine del periodo di inserimento farà decadere il datore di lavoro dall’esonero contributivo con effetto dalla data di assunzione.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle principali seguenti condizioni:
– Essere in possesso della regolarità contributiva (DURC regolare);
– Rispettare integralmente gli accordi ed i contratti Collettivi Nazionali ed aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– Assenza delle violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
– Non aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
– Non procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento collettivo od individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con lo stesso livello e categoria del lavoratore assunto.

In materia di cumulo con altri benefici contributivi, terminato l’esonero dei 6 mesi del contratto di rioccupazione, sarà possibile fruire di un ulteriore beneficio al netto pero’ del periodo semestrale già fruito per il contratto di rioccupazione.

Per la piena applicazione dell’esonero contributivo l’INPS si è comunque riservata di emanare un apposito messaggio in merito al procedimento di richiesta di ammissione al beneficio che sarà disponibile solo da Settembre 2021.

 

Circolare contratto di Rioccupazione