Gentile Cliente
Con la presente circolare, il Nostro studio intende informarLa che l’I.N.P.S con il messaggi n. 3065 del 10.09.2021 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali parai al 30% (cosiddetta Decontribuzione Sud) stabilita dall’articolo 27 del D.L. 104/2020 per il periaodo dal 01.10.2020 al 31.12.2021 per le imprese che esercitano l’attività armatoriale . Considerato che le imprese armatoriali possono già beneficiare, per i marittimi imbarcati, delle seguenti agevolazioni:
esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (art. 6 del D.L. n.
457/1997 convertito nella legge 30/98) ; esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (art. 6bis del D.L. n. 457/1997 convertito nella legge 30/98); che l’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 664, della legge n. 178/2020, nonché dall’articolo 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone
che “i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal
1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti
petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali”, che per le modalità attuative di tale estensione si attende un decreto del Ministro delle Infrastrutture da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ,
L’I.N.P.S.
pur ribadendo l’incumulabilità della Decontribuzione Sud 30% con l’esonero totale disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997, tenuto conto che il decreto interministeriale sopra richiamato, finalizzato a dare attuazione all’esonero di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, non è ancora stato emanato, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture concede la facoltà alle imprese armatoriali di usufruire dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud 30%” in attesa che venga disciplinato quello inerente all’articolo 88 del D.L. 104/2020. Viene però chiaramente precisato che il beneficio contributivo in argomento dovrà essere successivamente oggetto di compensazione con l’esonero contributivo (pari al 100% della contribuzione dovuta) di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, una volta operativo. Si precisa che l’agevolazione contributiva “Decontribuzione Sud 30%” è applicabile esclusivamente ai marittimi imbarcati su navi che risultino iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata,Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Non risulta possibile operare la riduzione contributiva “Decontribuzione Sud 30%” sulle matricole contributive caratterizzate dal codice autorizzazione Registro Internazionale 9F in quanto quest’ultimo già prevede l’esonero totale della contribuzione.
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