Gentile Cliente,
con la presente, il nostro Studio intende segnalarLe che il D.L. 21 Ottobre 2021 n. 146, in vigore dal 22.10.2021, rende più incisivi e severi i provvedimenti sanzionatori già previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro) per far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori  nonché per contrastare il lavoro irregolare.
A differenza della precedente formulazione la nuova disposizione, prevede:
– il provvedimento di sospensione dell’attività non risulta più essere discrezionale da parte degli organi di vigilanza bensì un obbligo;
– l’attribuzione anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al pari delle Aziende Sanitarie Locali, del potere di svolgere attività di vigilanza ed accertamento di illeciti nel settore edile;
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative vigenti, con l’articolo 13 del Decreto Legge,  si prevede che per far scattare la sospensione dell’attività imprenditoriale sia sufficiente:
– il riscontro che almeno il 10% (precedentemente era il 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, risulti occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (modello Unilav);
– ci si trovi difronte a gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, senza che debba più sussistere la reiterazione della violazione negli ultimi 5 anni;
E’ condizione per la revoca della sospensione:
a) la regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente anche dal punto di vista della salute e sicurezza (ad esempio visite mediche obbligatorie) ed il pagamento di una somma aggiuntiva di € 2.500,00 fino a cinque lavoratori irregolari  e di € 5.000,00 ove risultino impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
b) ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza e il pagamento di una somma aggiuntiva finora non prevista (da € 2.500 a € 3.000); tali somme sono raddoppiate nell’ipotesi di recidiva, cioè nei casi in cui nei cinque anni precedenti al provvedimento di sospensione l’Azienda sia stata destinataria di un analogo provvedimento.

La sospensione per lavoro irregolare non trova applicazione qualora il lavoratore sia l’unico occupato dell’impresa, fermo restando la disposizione di allontanamento dello stesso dal luogo di lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nell’ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro e da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 nell’ipotesi di lavoro irregolare.

Per tutto quanto sopra esposto Vi invitiamo, come sempre fatto, a richiedere un ulteriore controllo della situazione aziendale ai Consulenti che si occupano della sicurezza sul Lavoro.

Il nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva

Cordiali saluti

ALLEGATO Provvedimento sospensione attività imprenditoriale