Gentile Cliente
Con il decreto legge 1/2022, a partire dal 15 Febbraio 2022 tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età o che lo compiano entro il prossimo 15 giugno 2022 potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di green pass rafforzato.
La nuova normativa sul super green pass al lavoro ricalca sostanzialmente quella in vigore dallo scorso 15 ottobre relativa al green pass semplice:
– coloro che, dal 15 Febbraio 2022, non possederanno il super green pass (seppur tenuti per legge) o ne risulteranno privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per tutti gli altri lavoratori per i quali non è previsto l’obbligo vaccinale continua ad essere obbligatorio il possesso del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro.
LA RI-ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
In relazione ai nuovi obblighi intervenuti in materia di green pass, cambia l’organizzazione dei controlli; non per tutti i lavoratori sarà sufficiente la presentazione del pass base e questo implica che i verificatori debbano essere a conoscenza di coloro che dovranno presentare la certificazione rafforzata, come già avviene per i lavoratori esenti da vaccino (e quindi da presentazione di green pass). Nel caso del requisito d’età sarà l’ufficio del personale a redigere l’elenco dei lavoratori che devono possedere il
pass rafforzato, mentre per i lavoratori esenti fornire l’elenco compete al Medico Competente, unico soggetto autorizzato alla raccolta e verifica dei certificati di esenzione. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia poi adottato un registro su cui apporre l’esito delle verifiche periodiche, continuerà ad annotare l’esito positivo o negativo della verifica, senza specificare la tipologia di certificazione presentata: il dato infatti non risulta essenziale e necessario per l’annotazione. L’annotazione inoltre non deve
presentare contenuti del pass (fra cui la tipologia del pass stesso), così come previsto dalle disposizioni del Garante della Privacy.
L’INTRODUZIONE DELL’AUTOSORVEGLIANZA E LE CONSEGUENTI CRITICITA’
La circolare Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 introduce la cosiddetta “autosorveglianza”, periodo dove il soggetto contatto stretto di caso positivo, se asintomatico, potrà circolare e dovrà vigilare su sé stesso in maniera autonoma e costante per l’eventuale comparsa di sintomi, anche minori e dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2.
Questa nuova modalità di gestione dei contatti stretti, evidenzia immediatamente una contraddizione con quello che riportava il protocollo nazionale anti contagio:
– mentre la nuova normativa lascia libero accesso ad ogni attività anche ad alcuni soggetti venuti a contatto diretto con un caso covid, il protocollo aggiornato al 6 aprile 2021 prevede il divieto di accesso nei luoghi di lavoro “a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19”.
Questa contraddizione evidenzia la criticità in relazione all’accesso in azienda per tutti, anche ai soggetti che hanno compiuto il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che, dopo un contatto con un positivo, hanno completato il regime di quarantena di 5 giorni.
Nonostante la norma non lo preveda chiaramente, è consigliato prevedere da parte del datore di lavoro una revisione del protocollo anti contagio aziendale, attualizzandolo al contesto corrente e in considerazione del fatto che durante l’attività lavorativa il datore di lavoro è il responsabile dei dispositivi di protezione utilizzati, fra cui la mascherina filtrante facciale per tutta la durata del regime di auto sorveglianza, vi suggeriamo di prendere contatti con il vostro tecnico della sicurezza.
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