Gentile Cliente,
con la presente intendiamo portarLa a conoscenza che il D.L. n. 50 del 17/05/2022 pubblicato sulla G.U. in data 18/05/2022 ha previsto l’erogazione di un bonus una tantum di € =200,00= da erogarsi con la retribuzione del mese di Luglio 2022.
Al bonus avranno diritto esclusivamente i lavoratori dipendenti che hanno prodotto in almeno uno dei primi quattro mesi del 2022 (Gennaio-Aprile) un imponibile previdenziale non superiore ad €2.692,00.
Il datore di lavoro provvederà automaticamente al riconoscimento del bonus solo dopo che il lavoratore avrà rilasciato una dichiarazione di responsabilità nella quale attesterà di non esserne beneficiario ad altro titolo (ad esempio in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è già destinatario del reddito di cittadinanza).
Il bonus sarà riconosciuto con la retribuzione del mese di Luglio e sarà recuperato dalle somme dovute con il modello f24;
Tale indennità non costituisce reddito e potrà essere percepita esclusivamente una sola volta anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro.
L’indennità non riguarderà esclusivamente i lavoratori dipendenti, ma anche collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.) ed i lavoratori domestici; le differenze riguardano le modalità di richiesta e di erogazione del bonus, infatti, se per i dipendenti il riconoscimento sarà automatico, i collaboratori ed i lavoratori domestici dovranno presentare apposita richiesta all’I.N.P.S. (tramite Spid o attraverso un ente di Patronato) e sarà quest’ultimo ad erogarlo direttamente.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.
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