Oggetto: Assegno Unico e Universale per i figli a carico.
Gentile Cliente,
con la presente, il nostro Studio intende portarla a conoscenza che l’I.N.P.S. con la Circolare n. 132 del 15 Dicembre 2022 ha reso noto che dal prossimo 1° Marzo 2023 l’Assegno Unico e Universale verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda. Ciò varrà solamente per coloro che, nel corso del periodo di Gennaio 2022 – Febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico per i figli a carico non respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.
L’I.n.p.s., con la Circolare predetta, dunque, ha reso noto che dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo Gennaio 2022 – Febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (A.U.U.) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione, senza l’onere di presentare una nuova domanda.
ATTENZIONE – La domanda, invece, dovrà essere presentata da coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e altresì da coloro che avevano trasmesso un’istanza prima del 28 Febbraio 2023 che non è stata accolta o non è più attiva.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità di rinnovare l’I.S.E.E. per poter usufruire dell’importo completo.
Comunicazioni di eventuali variazioni.
Nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni precedentemente dichiarate nella domanda, si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti – potenziali beneficiari – intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata per adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute.
Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche, si riportano a titolo esemplificativo:
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’I.n.p.s., l’Assegno unico verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.
Modalità di presentazione della domanda per i nuovi beneficiari.
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 Febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova nello stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, ai fini del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° Marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, con le consuete modalità.
In particolare, la domanda dovrà essere inoltrata all’I.n.p.s. attraverso i seguenti canali:
- utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.
Per le domande presentate entro il 30 Giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di Marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° Luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Termini di presentazione I.S.E.E.
L’I.S.E.E. in corso di validità al 31 Dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico relativi alle mensilità di Gennaio e Febbraio 2023.
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire dal mese di Marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 Giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di Marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.
Cordiali saluti
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