Gentile Cliente,
l’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, ha previsto, in alternativa all’esonero parziale previsto per la generalità dei lavoratori con un determinato reddito mensile, un esonero contributivo pari al =100%= della quota a carico delle lavoratrici madri, a condizione che le stesse siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e madri di almeno due figli. La circolare I.N.P.S. n. 27 del 31.01.2024 ha diramato le istruzioni operative.
Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2026.
Per i periodi di paga che vanno dal 1° Gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, la legge di Bilancio 2024 ha riconosciuto nei confronti delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del =100= per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (inteso come 17 anni e 364 giorni), nel limite massimo annuo di =3.000,00= euro riparametrato su base mensile pari a =250,00 euro=.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° Gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (inteso come 9 anni e 364 giorni).
Corre l’obbligo di precisare che l’esonero non è cumulabile con quello già operante in favore della generalità dei lavoratori dipendenti previsto al comma 15, articolo 1, della legge di Bilancio 2024, per i quali è previsto, per i periodi di paga che vanno dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024, un esonero, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di =6= punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile mensile, non ecceda l’importo mensile di =2.692,00= euro, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di =1.923,00= euro.
Pertanto, per le lavoratrici per le quali è già operante l’esonero del 6% o 7% lo stesso, per il periodo di vigenza dell’esonero per le lavoratrici madri , cesserà di essere riconosciuto in favore, invece, dell’esonero madri in quanto più favorevole.
A seguito della ricezione dell’autodichiarazione le operazioni di conguaglio tra l’esonero 6% e 7% di cui sopra e la conseguente attribuzione del nuovo esonero madri sarà effettuata con i cedolini di Febbraio e/o Marzo 2024 anche in funzione dei tempi tecnici per l’aggiornamento delle procedure informatiche.

Il Nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.
Napoli lì, 05 Febbraio 2024

Allegata circolare ed autocertif