Oggetto: Bonus Natale.

Gentile Cliente,

la presente per informarLa che la Legge di conversione del cosiddetto  Decreto Omnibus (articolo 2 bis del D.L. n. 113/2024, convertito in legge n. 143/2024) ha introdotto un nuovo trattamento integrativo all’I.r.p.e.f. una tantum denominato “Bonus Natale”.  Si tratta di una indennità pari a =100,00= euro destinata ai soli lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato (compresi quelli pubblici e quelli con rapporto di lavoro domestico) in possesso di alcune condizioni oggettive e soggettive.

I presupposti oggettivi e soggettivi risultano essere i seguenti:

  • avere un reddito complessivo non superiore a euro =28.000,00= per l’anno 2024; questo valore include tutti i redditi percepiti. Non si considerano il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità, mentre si considerano i redditi assoggettati a cedolare secca, le quote di redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per lavoratori impatriati nonché le mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture recettive e negli esercizi di somministrazione;
  • trovarsi in una delle seguenti condizioni familiari: coniuge (non separato legalmente ed effettivamente) e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico (per risultare fiscalmente a carico è necessario essere titolari di reddito non superiore a euro =2.840,51= o euro =4.000,00= nel caso di figli di età non superiore a 24 anni); l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ai coniugi sono equiparate le Parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesse;
  • essere nucleo monogenitoriale. Si definisce nucleo monogenitoriale quello in cui: l’altro genitore è deceduto, l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore;
  • E’possibile accedere al bonus anche in presenza di una convivenza more uxorio purchè l’altro genitore non sia fiscalmente a carico. Tuttavia, se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori ed i l coniuge non è fiscalmente a carico, la famiglia non può essere considerata monogenitoriale e quindi il bonus non spetta;
  • imposta lorda è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR cosiddetta “capienza fiscale”.

Il datore di lavoro compensa il bonus erogato in busta paga ai dipendenti mediante il modello f24.

In virtu’ del fatto che il reddito da prendere in considerazione è quello percepito nel periodo d’imposta 2024, potrebbe accadere che il lavoratore non abbia la certezza di rispettare la suddetta soglia reddituale; il dipendente prudenzialmente può, quindi,  optare di  non richiedere il bonus per ottenerlo successivamente in  dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730).

Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti.

I lavoratori domestici possono richiedere il bonus esclusivamente attraverso la dichiarazione dei redditi.

Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Il “bonus” è esente da IRPEF e non è assoggettabile ad alcuna riduzione in presenza di particolari modulazioni dell’orario di lavoro ( ad esempio, part-time orizzontale, verticale o ciclico); la circolare n. 19/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate afferma che i giorni per i quali spetta il bonus, coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e che in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei (ad esempio, due rapporti a tempo parziale), vanno calcolati una sola volta.

La corresponsione del “bonus”, da erogare entro il 2024, insieme alla tredicesima mensilità, postula una istanza del lavoratore al proprio datore con la quale, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000, afferma di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

L’autocertificazione sarà, altresì, oggetto di verifica da parte del datore di lavoro in sede di conguaglio fiscale.

 

Il Nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

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