Gentile Cliente,

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha apportato notevoli modifiche che interessano la gestione della busta paga e il reddito da lavoro dipendente. A partire dall’elaborazione della busta paga di gennaio 2022, gli interventi riguarderanno:

  • Riduzione contributiva dello 0,80% della quota dei  contributi previdenziali I.N.P.S. a carico dei dipendenti con  imponibili mensili non superiori ad € =2.692,00=; la novità è valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

 

  • Aumento dell’aliquota contributiva per i Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (decorrenza 01.01.2022);

 

  • Riduzione del cuneo fiscale con nuove aliquote IRPEF: la Manovra (articolo 1 comma 2) introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, nuovi scaglioni (ridotti a quattro dai precedenti cinque) per calcolare l’IRPEF lorda;

 

  • Detrazioni in busta paga: a decorrere dal 01.01.2022 nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente IRPEF (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986);

 

  • Trattamento integrativo: le novità 2022 non risparmiano le misure introdotte con lo scopo di ridurre il cuneo fiscale ad opera del decreto legge 5 febbraio 2020 numero 3, poi convertito in Legge 2 aprile 2020 numero 21; riguardano infatti, il trattamento integrativo pari a € 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) e l’ulteriore detrazione fiscale;

 

  • Assegno Unico Universale:  il nuovo strumento, si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Comporterà dall’ 01.03.2022  il pagamento diretto da parte dell’I.N.P.S. al lavoratore dell’ Assegno per il Nucleo Familiare, erogato fino al 28.02.2022 in busta paga dal datore di lavoro.  Il nuovo Assegno Unico Universale, corrisposto direttamente dall’I.N.P.S. al lavoratore, assorbirà anche le detrazioni per figli a carico inferiori a 21 anni anch’esse non più attribuite al lavoratore in busta paga come sconto d’imposta.

 

L’applicazione combinata delle disposizioni sopra richiamate  inciderà  sul “netto in busta” percepito dal lavoratore  e su quanto mensilmente pagato con modello f24 dall’Azienda.

 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva

 

ALLEGATO Legge di Bilancio 2022