Politiche Attive del Lavoro
Le politiche attive sono interventi di natura pubblica che agiscono in maniera diretta sul mercato del lavoro supportando i soggetti che versano in una condizione di difficoltà a livello occupazionale. Esse sono entrate in vigore alla fine del Settembre 2015 con il D.Lgs. 150/2015, uno degli ultimi decreti applicativi del cosiddetto “Jobs Act”. Hanno come obiettivo principale la riduzione del disagio sociale ed economico vissuto da coloro che si trovano in stato di disoccupazione e sono, dunque, finalizzate a inserire o reinserire individui nel mercato del lavoro allo scopo di incrementare tassi di attività e di occupazione, con particolare attenzione ai giovani under 29, alle donne, ai soggetti meno giovani, agli immigrati e alla popolazione delle Regioni meno sviluppate. Le politiche attive comprendono strumenti differenti tra loro come la formazione, la riqualificazione, gli strumenti di orientamento, l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini e le esperienze di lavoro. Tali strumenti hanno lo scopo di rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro, facilitando l’incontro tra offerta e domanda di lavoro e migliorando le possibilità di accesso all’occupazione per le categorie più svantaggiate. Tali politiche si articolano lungo le quattro direttrici indicate nella STRATEGIA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE (SEO) e che l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha poi tradotto operativamente in cinque gruppi di intervento.
- Occupabilità: Incrementare la capacità del singolo di inserirsi nel mercato del lavoro;
- Adattabilità: Promuovere una formazione lifelong learning per aggiornare costantemente le competenze del singolo;
- Imprenditorialità: Sviluppare qualità e spirito imprenditoriale per contribuire all’autoimpiego;
- Pari opportunità: Favorire politiche di uguaglianza e parità al fine di aumentare l’occupazione femminile.
CHI PROGRAMMA, GESTISCE E AMMINISTRA I SERVIZI PER IL LAVORO?
- I servizi per il lavoro sono programmati, definiti ed erogati dalle REGIONI e PROVINCE AUTONOME.
CHI PROGETTA ED EROGA I SERVIZI SUL TERRITORIO A LIVELLO NAZIONALE?
- In base al D.Lgs. L.276/2003 e alle successive modifiche introdotte con la L.111/2011 sono considerati soggetti “autorizzati” a svolgere le attività di intermediazione domanda/offerta di lavoro : i Centri per l’impiego, in quanto operatori pubblici; le Agenzie per il lavoro, in quanto operatori privati e gli altri operatori autorizzati.
Attivazione Stage e Tirocini Formativi
Il tirocinio è una politica attiva del lavoro finalizzata alla formazione, attraverso una esperienza on the job, del soggetto che ne beneficia allo scopo di accrescere le sue opportunità di inserimento – reinserimento lavorativo. Esso non si configura come un rapporto di lavoro subordinato, ma è comunque soggetto a comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro. I destinatari sono principalmente soggetti in stato di disoccupazione/inoccupazione, in cerca di nuova occupazione, disabili,
svantaggiati e varie categorie di lavoratori a rischio disoccupazione. I soggetti ospitanti invece sono soprattutto le imprese, di natura
pubblica o privata. Il tirocinio extracurriculare può essere di due tipi:
• formativo/di orientamento: attivabile per coloro che hanno conseguito il titolo di studio da meno di un anno;
• di inserimento/reinserimento occupazionale: attivabile, senza limiti di età per tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio
da oltre un anno.
La modalità di attuazione varia da Regione a Regione, ma in linea generale prevede la predisposizione e la sottoscrizione di una
Convenzione tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore, un Progetto Formativo per ciascun tirocinante, nel quale sono indicati in
modo specifico gli obiettivi formativi del tirocinio, la stesura di un Dossier Individuale del tirocinante, il rilascio di un’attestazione
finale al termine del rapporto di tirocinio, la supervisione costante di due tutor (uno aziendale e uno didattico – organizzativo) che
monitorano l’andamento del tirocinio, la copertura assicurativa INAIL.
La durata va da un minimo di due mesi ad un massimo di 12 mesi (24 per i soggetti diversamente abili)
Ai soggetti destinatari del tirocinio è corrisposta un’indennità minima di partecipazione mensile che può variare da 300,00 a 800,00
euro, in base alla Regione dove si svolgerà ed all’orario di lavoro (secondo il CCNL applicato), e potrà essere attivato secondo
dei limiti numerici relativi ai dipendenti assunti presso la sede operativa del soggetto ospitante.
Garanzia Giovani
Il programma Garanzia Giovani, promosso dall’Unione Europea, rientra fra le politiche attive del lavoro ed è finalizzato a garantire ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale. Con questo obiettivo Stato e Regioni si impegnano a offrire politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani tra i 15 ed i 29 anni che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo. In tal senso, le iniziative che offriamo rientrano in un percorso di crescita, di orientamento, di avvicinamento e di inserimento lavorativo e prevedono:
- Accoglienza, presa in carico e orientamento per scoprire le diverse opportunità offerte dalla Garanzia Giovani e per l’individuazione e la definizione di percorsi individuali;
- Formazione mirata allo sviluppo e al consolidamento delle competenze che favoriscono l’inserimento lavorativo;
- Accompagnamento al lavoro attraverso la ricerca di opportunità professionali;
- Proposte di avvicinamento al lavoro attraverso tirocini formativi volti all’acquisizione di competenze sul campo in un’ottica di eventuale stabilizzazione in azienda
- -Inserimento nel mondo del lavoro attraverso contratti a tempo determinato, indeterminato o anche di apprendistato.
Scopri le misure previste da Garanzia Giovani:
Assegno di Ricollocazione
L’Assegno di Ricollocazione fa parte delle politiche attive per il Lavoro; non è un sussidio per la disoccupazione ma un voucher da spendere in attività di assistenza per la ricerca di un nuovo impiego. Consiste nell’offrire al destinatario un servizio personalizzato ed intensivo di assistenza alla ricollocazione. E’ rivolto ai disoccupati che ricevono il sussidio di disoccupazione N.A.S.p.I. (nuova assicurazione sociale per l’impiego) da almeno quattro mesi e che non siano già impegnati in misure di politica attiva analoghe. Attraverso questa misura, il nostro studio intende promuovere il reinserimento lavorativo
supportando i destinatari nella ricerca mirata di opportunità occupazionali attraverso:
- Assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in
tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, la
definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro; - Ricerca intensiva di opportunità occupazionali mirata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’A.d.R. verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.
Apprendistato
L’APPRENDISTATO è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani. Esso si declina secondo tre tipologie:
- Apprendistato per la qualifica professionale: per i giovani dai 15 ai 25 anni di età che devono completare il percorso di studi;
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: si tratta di un contratto che permette ai giovani dai 18 ai 29 anni diacquisire una qualificazione attraverso un periodo di formazione on the job. Per i giovani già in possesso di una qualifica professionale può iniziare anche ai 17 anni di età;
- Apprendistato di alta formazione: contratto finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario o di alta formazione(compreso il dottorato di ricerca). Anche in questo caso si tratta di un contratto riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 non compiuti).
Tutte e tre le tipologie di contratto di Apprendistato hanno in comune:
- la forma del contratto;
- la durata minima di =6= mesi e la possibilità di prolungare il periodo;
- il piano formativo individuale e la presenza di un tutor;
- la disciplina del recesso e del preavviso;
- la possibilità di finanziare i percorsi formativi tramite fondi;
- la possibilità del riconoscimento della qualificazione professionale;
- i limiti di apprendisti per ogni singola realtà aziendale,