OGGETTO: Obbligo Certificazione Verde cosiddetto “Green pass”.

Gentile Cliente
Con la presente circolare intendiamo informarla che il Consiglio dei Ministri in data 16.09.2021 ha approvato un Decreto Legge sulla cosiddetta certificazione verde, più comunemente nota come “green pass”, il quale prevede che dal 15.10.2021 al 31.12.2021 (quando dovrebbe terminare lo stato di emergenza) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde “Covid 19” sia ai dipendenti della Pubblica Amministrazioni che a tutti i lavoratori del privato, compresi quelli che entrano nelle case (come colf e badanti) e lavoratori autonomi.
E’ bene precisare che il green pass non è un documento sanitario bensì solo un certificato che attesta:
– l’avvenuta vaccinazione anti Covid -19;
– l’avvenuta guarigione da malattia Covid-19;
– l’effettuazione di test (tampone molecolare o antigenico) con esito negativo. In sostanza dal 15 ottobre al 31 dicembre, senza il green pass non si potrà entrare in nessun luogo di lavoro, né pubblico né privato.
Nel privato il pass sarà richiesto a chiunque svolga attività di lavoro dipendente (anche in formazione) e/o autonomo e sarà necessario «ai fini dell’accesso nei luoghi nei quali la predetta attività è svolta». In pratica servirà anche a una colf o a un elettricista che deve accedere in una casa privata oltre che a tutti i dipendenti che frequentano un ufficio o che devono entrare in fabbrica. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute
I datori di lavoro, tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni, devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche da effettuarsi preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro (es. utilizzo app denominata «VerifiCa19) e, nel caso, anche a campione; dovranno , inoltre, individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni (fac simile di nomina allegato alla nostra informativa del 10.08.2021).
Le sanzioni
Il Decreto prevede che il personale del settore privato che ha l’obbligo del pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato sospeso dal lavoro già dal primo giorno senza diritto a retribuzione né ad altro compenso ed/o emolumento comunque denominato; in ogni caso, precisa il decreto, «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro»; viene esclusa, quindi qualsiasi applicazione di sanzioni e/o licenziamenti. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque non oltre il 31.12.2021. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica sono previste sanzioni da 400 a 1.000 Euro, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari.
E’ doveroso precisare che:
– senza green pass non si ha automaticamente il diritto allo smart working,
– se non si è vaccinati serve il tampone, e la novità è che, se è molecolare, ha un validità di 72 ore, mentre quello rapido (antigenico) resta a 48. I (bi)vaccinati che contraggono il Covid, una volta guariti hanno un green pass esteso a 12 mesi; stessa cosa per i monovaccinati, ma devono passare 14 giorni tra la prima dose e il contagio. L’aver contratto il virus dopo il vaccino, in sostanza, vale come una terza dose.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde, infatti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il 31.12.2021.

Il nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

Cordiali saluti

Allegato Obbligo Green Pass